Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco nazionale della Majella
Disciplinare per l'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco nazionale della Majella
Art.1 - Danni da fauna selvatica
Art.1 - Danni da fauna selvatica
1.1 - L’Ente Parco indennizza i danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole, al patrimonio zootecnico, ai cani da guardiania utilizzati dagli allevatori per le loro attività ed alle strutture strettamente connesse all’esercizio dell’attività agricola o di allevamento a condizione che sussista il nesso di causalità diretta tra il danno subito ed il comportamento dell'animale protetto. L'indennizzo è commisurato sui costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento che ha determinato il danno.
1.2 – Possono accedere all’indennizzo le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli (prodotti del suolo e dell’allevamento di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti) ed i soggetti attivi nella produzione agricola primaria anche se non qualificabili come impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea sugli aiuti di Stato. Gli indennizzi possono essere concessi esclusivamente per i danni che si verifichino all’interno del perimetro del Parco.
1.3 - Sono suscettibili di indennizzo i danni provocati dalle seguenti specie:
a) Orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus);
b) Lupo appenninico (Canis lupus italicus);
c) Aquila reale (Aquila chrysaetos);
d) Astore (Accipiter gentilis);
e) Donnola (Mustela nivalis);
f) Faina (Martes foina);
g) Martora (Martes martes);
h) Lontra (Lutra lutra);
i) Gatto selvatico (Felis silvestris);
j) Tasso (Meles meles);
k) Cinghiale (Sus scrofa);
l) Cervo (Cervus elaphus);
m) Capriolo (Capreolus capreolus);
n) Volpe (Vulpes vulpes);
o) Istrice (Hystrix cristata);
p) Lepre (Lepus sp.).
Art.2 - Denuncia del danno
2.1- Le richieste di indennizzo devono essere effettuate dagli interessati entro le ventiquattro ore successive alla scoperta del danno al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella.
2.2 - Alla richiesta di indennizzo per danni alle colture, sottoscritta dal danneggiato resa in forma di dichiarazione sostitutiva, devono essere allegati:
a) fotocopia del documento di riconoscimento del danneggiato;
b) documentazione/dichiarazione attestante la proprietà o la disponibilità dei terreni;
c) visure catastali con indicazione degli appezzamenti nei quali si è verificato il danno;
d) eventuale copia delle fatture di acquisto delle sementi o di altri documenti fiscali;
2.3 - La denuncia per mancata produzione deve essere presentata antecedentemente al termine del ciclo colturale della specie danneggiata. In particolare, per le seguenti coltivazioni devono essere rispettate le scadenze indicate:
a) Cereali entro il 31 agosto;
b) Patate entro il 31 ottobre;
c) Medicai e colture foraggere entro il 30 settembre;
d) Oleaginose entro il 31 ottobre;
e) Vite entro il 15 ottobre.
2.4 - Alla richiesta di indennizzo per danni alle colture può essere allegata altra documentazione utile all’istruttoria della pratica, come la richiesta di contributi nazionali e dell’Unione europea, laddove il richiedente ne sia beneficiario, preventivi di spesa per l’esecuzione dei lavori di ripristino, perizie, documentazione fotografica, eventuali certificazioni (DOC, biologico ecc.).
2.5 - Qualora i danni si verifichino nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o riseminabile, alla domanda può essere allegata altra documentazione utile all’istruttoria della pratica, come preventivi di spesa per l’esecuzione dei lavori di ripristino, perizie, documentazione fotografica, eventuali certificazioni di prodotto, di processo o di azienda.
2.6 - In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo agronomico sulla coltura danneggiata per almeno sette giorni successivi alla denuncia al fine di consentire l’accertamento del danno. Nel caso prima dei sette giorni si sia proceduto ad eseguire operazioni agronomiche che impediscono la valutazione del danno questo non verrà accertato ed indennizzato. La denuncia del danno al raccolto deve essere presentata coerentemente alla effettiva accertabilità del danno e comunque precedentemente al raccolto.
2.7 - La richiesta di indennizzo per danni alla zootecnia deve essere sottoscritta dal danneggiato e resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva.
2.8 – Nel rispetto delle esigenze di tutela degli aspetti paesaggistici del Parco e delle indicazioni dell’Ente Parco, le imprese di cui all’articolo 1, comma 1.2 sono tenute a mettere in atto misure di prevenzione ragionevoli e proporzionate al rischio dei danni causati dalla fauna selvatica di cui all’articolo 1.
Art.3 - Accertamento del danno
3.1 - – I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario. L’accertamento viene effettuato nel minore tempo possibile dalla denuncia e comunque entro un lasso di tempo utile a non compromettere la possibilità di accertare la causa del danno. La stima dell'entità del danno viene effettuata in collaborazione tra Ente Parco e Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella. La successiva valutazione economica dell'indennizzo spettante viene effettuata dall'Ente Parco.
3.2 - Il personale dell’Ente Parco collabora con il Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella - per redigere il verbale di accertamento dell’evento dannoso con relativa istruttoria, effettuare i rilievi del caso, raccogliere elementi informativi in forma standardizzata quali: identificazione delle particelle interessate e del tipo di coltura in atto, misurazioni, coordinate geografiche, tipo di danno ecc.; acquisisce materiale fotografico. Viene, inoltre, accertata l’esistenza di un nesso di causalità diretta tra il danno e il comportamento di uno o più degli animali di cui all’articolo 1, comma 1.3.
3.3 - Nel caso di danni da predazione al bestiame domestico, deve essere avvertito tempestivamente il veterinario del Parco, che prende parte al sopralluogo, effettuando apposita perizia medico-legale, mediante la quale si accerti che la causa di morte è riconducibile ad aggressione da animali di cui all’articolo 1, comma 1.3 e ne autorizzi il relativo indennizzo. In caso di irreperibilità del veterinario, il personale del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella - può procedere autonomamente all’accertamento, avendo cura comunque di realizzare un’accurata documentazione fotografica del caso e procedere alla compilazione della scheda standardizzata di raccolta dei dati, trasmettendo al più presto tale repertazione all’Ente Parco.
3.4 - I servizi veterinari AUSL in caso di rinvenimento di animale domestico deceduto intervengono in ogni caso ai fini della categorizzazione della carcassa ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009. Per la definizione dell’indennizzo non è necessario richiedere il parere aggiuntivo dei Servizi Veterinari AUSL. Tuttavia, qualora il Medico Veterinario AUSL fornisca la sua disponibilità, il personale verbalizzante può richiedergli indicazioni di natura tecnica.
3.5 - Nell’attesa dei sopralluoghi l’allevatore non dovrà rimuovere la/le carcassa/e del/degli animale/i dal luogo dell’uccisione e dovrà provvedere alla sua copertura con apposito telo, salvo diverse indicazioni dell’ufficio competente del Ente Parco.
3.6 - L'Ente Parco, attraverso proprio personale o altro all'uopo incaricato, provvede periodicamente alla formazione e/o aggiornamento del proprio personale in eventuale coordinamento con quello del Raggruppamento Carabinieri Parchi – Reparto P. N. Majella - in particolare per quanto concerne l’identificazione della specie dannose, la misurazione delle superfici danneggiate e la identificazione e le caratteristiche delle colture interessate.
3.7 - Per le colture arboree adulte con danni ai tessuti vascolari (scortecciamento, rosicatura, etc.), verrà valutata, laddove possibile, l'entità del minor prodotto determinato da tali danni.
Art. 4 - Valutazione del danno alle colture
4.1 - Per la quantificazione degli indennizzi alle colture si possono includere i costi ammissibili diretti di cui al presente articolo, calcolati in base al valore di mercato delle colture danneggiate dagli animali di cui all’articolo 1, comma 1.3.
4.2 - L’indennizzo è determinato sulla base di perizie estimative del danno, effettuate sulla base di indagini di mercato comparative o sulla base di valori fissati da mercuriali delle Camere di Commercio territorialmente competenti o da altri organismi istituzionali (ISMEA, ISTAT, MIPAF) che tengano conto di riduzioni dovute alle mancate lavorazioni, assumendo come valore di riferimento la perdita di produzione, riferita all’intero ciclo annuale della coltura e accertato sulla base dei sopralluoghi di verifica svolti. Le valutazioni sono effettuate sulla base di parametri quantitativi riassunti in tabelle redatte, aggiornate e pubblicate periodicamente dall’Ente Parco. Per le colture locali e/o tradizionali possono essere svolte apposite indagini di mercato per accertarne il valore di mercato. Qualora i danni si verifichino nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia riseminabile, all’agricoltore viene riconosciuto un indennizzo equivalente ai costi per il ripristino della stessa coltura.
4.3 - In caso danneggiamento totale della coltura, o qualora il prodotto rimasto non sia sufficiente a compensare le spese di raccolta, l’importo viene calcolato su tutta la produzione potenziale dell’appezzamento, al netto delle spese, non sostenute, per le operazioni di raccolta.
4.4 - Sono esclusi dall’indennizzo i danni alle colture per i quali non sia oggettivamente accertabile l’entità del prodotto perduto, nonché quelli verificatisi su appezzamenti sui quali non risultino applicate le normali buone pratiche agricole.
4.5 - Dall’importo di cui ai commi precedenti devono comunque essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
Art. 5 - Valutazione del danno al bestiame ed agli apiari
5.1 - Per la quantificazione degli indennizzi al bestiame ed agli apiari si possono includere i costi ammissibili diretti di cui al presente articolo, calcolati in base al valore di mercato del bestiame ucciso o degli apiari danneggiati dagli animali di cui all’articolo 1, comma 1.3. Possono altresì essere inclusi i costi indiretti relativi alle spese veterinarie per il trattamento di animali feriti e i costi del lavoro connessi alla ricerca di animali scomparsi.
5.2 - Per i danni al bestiame ed agli apiari, il valore di riferimento per l’indennizzo è assunto per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, compresa l’eventuale Iscrizione ad albi genealogici e registri ufficiali, sulla base di indicazioni fornite dall'ISMEA ed in subordine dell'ISTAT o direttamente da analisi di mercato.
5.3 - L’Ente Parco può, a richiesta dell’interessato, indennizzare i capi ovini e caprini oggetti di uccisione da parte della fauna selvatica mediante la restituzione con altrettanti capi, aventi lo stesso valore di mercato dei capi uccisi da sostituire, prelevati da apposti allevamenti convenzionati con il parco.
5.4 - Per i danni agli apiari, l’Ente Parco indennizzerà sia i danni alle famiglie sia i danni alle strutture.
5.5 - In caso di aggressioni accertate a cani da guardiania, l’Ente Parco si riserva di svolgere valutazioni economiche appropriate con istruttorie tecniche esperite di volta in volta e finalizzate a determinare il valore di mercato dell’animale ucciso o i costi delle spese veterinarie per la cura dell’animale ferito, conformemente al comma 5.1.
5.6 - Dall’importo di cui ai commi precedenti devono comunque essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell’evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.
Art. 6 - Valutazione del danno alle strutture
6.1 - Per la quantificazione degli indennizzi all’agricoltura e alla zootecnia si possono includere i costi diretti per i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell’evento che ha determinato il danno. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell’evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l’evento.
6.2 - Per i danni alle strutture strettamente connesse all’esercizio delle attività agricole e di allevamento, la stima del danno è determinata in base ad apposita perizia tecnica, redatta dagli uffici dell'Ente, e relativamente al vigente prezziario regionale dei lavori pubblici.
Art. 7 – Intensità e cumulo
7.1 - L’indennizzo può raggiungere fino al 100% dei costi diretti. L’indennizzo per i costi indiretti deve essere proporzionato ai costi diretti e non deve superare l’80% del totale dei costi indiretti ammissibili.
7.2 - I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
7.3 - L’indennizzo di cui al presente disciplinare e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell’ambito di altre misure nazionali o dell’Unione Europea o nell’ambito di polizze assicurative, sono limitati al 100% dei costi diretti ammissibili ed all’80% dei costi indiretti ammissibili. L’indennizzo di cui al presente disciplinare è cumulabile con altri aiuti di Stato o con aiuti de minimis aventi gli stessi costi ammissibili individuabili, nel limite del 100% dei costi diretti ammissibili e dell’80% dei costi indiretti ammissibili.
Art. 8 - Esclusioni e limitazioni
8.1 - L’Ente non indennizza i danni provocati a capi di bestiame da cani, sia domestici che inselvatichiti.
8.2 - L’Ente Parco, con successivo provvedimento, fissa una soglia minima di danno economico indennizzabile, per cui l’Ente non indennizzerà i danni il cui valore economico sia inferiore alla predetta soglia.
8.3 - Non sono indennizzabili i danni subiti da:
a) superfici rimboschite;
b) piantagioni arboree di qualunque età;
c) terreni abbandonati in quanto non siano evidenziabili, per le colture annuali, operazioni agronomiche ordinarie svolte nell’ultima annata agraria, e per le altre colture non sia stato possibile accertare un livello di mantenimento della produttività del fondo agricolo;
d) terreni su cui siano state effettuate lavorazioni successivamente al verificarsi del danno.
e) alle tartufaie controllate o coltivate, nel caso in cui queste non siano provviste dell’attestato di riconoscimento rilasciato dalla Regione Abruzzo e sulle quali non siano state messe in opera adeguate strutture di prevenzione;
8.4 - Non sono inoltre ammessi ad indennizzo i danni:
a) relativi a terreni o colture abbandonati da almeno un anno, fatti salvi i prati stabili di proprietà pubblica o privata ove regolarmente sfalciati;
b) arrecati a giardini, piante ornamentali, a spazi verdi di pertinenza di strutture abitative e ricettive;
c) arrecati a colture forestali artificiali (da legno o meno) di proprietà pubblica o privata, di qualunque età;
d) alle tartufaie naturali;
e) a coloro che, prima del danno, abbiano beneficiato in uso gratuito e temporaneo dall’Ente Parco di recinzioni per la tutela delle colture dalla fauna selvatica, per le particelle oggetto del danno.
8.5 - Sono inoltre escluse dagli indennizzi di cui al presente disciplinare:
a) le imprese in difficoltà come definite alla sezione 2.4 (definizioni), punto (35).15 degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. C 204 del 1.7.2014. Questa esclusione non si applica alle imprese le cui difficoltà finanziarie sono state causate dai danni oggetto di indennizzo ai sensi del presente disciplinare;
b) le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
c) le imprese che non hanno provveduto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’articolo 2, comma 2.9, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.6.
8.6 - Alle imprese che non hanno provveduto ad attuare le misure di prevenzione di cui all’articolo 2, comma 2.9, gli indennizzi vengono concessi sulla base del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352 del 24.12.2013). Detti indennizzi vengono concessi per un periodo massimo di un anno dalla prima richiesta di indennizzo, trascorso il quale i beneficiari devono adeguarsi all’obbligo di realizzare misure di prevenzione, pena la mancata concessione di ulteriori indennizzi.
8.7 - L’indennizzo è comunque soggetto ad una riduzione del 40% nel caso in cui la coltivazione presenti carenze dal punto di vista delle pratiche colturali.
8.8 - Non si procede all’erogazione di alcun indennizzo in caso di aggressione da parte della fauna selvatica al bestiame domestico:
a) abbandonato e lasciato al pascolo senza alcuna forma di custodia e sorveglianza;
b) pascolante abusivamente o in luoghi o periodi nei quali il pascolo è vietato dalla normativa nazionale, regionale o dai piani e regolamenti comunali di utilizzo dei beni silvo-pastorali. Il contributo comunque non viene riconosciuto per danni provocati al bestiame lasciato al pascolo quando il pascolo è vietato;
c) in caso di non osservanza della normativa vigente in materia di allevamenti zootecnici e/o di irregolarità rispetto alle disposizioni sanitarie vigenti;
d) in caso di mancanza delle necessarie autorizzazioni di Sanità Pubblica Veterinaria rilasciate dalle Autorità competenti;
e) nei casi di assenza della carcassa dell’animale o presenza di resti insufficienti e di mancanza di qualsiasi circostanza indiziante utile all’accertamento della causa del danno;
f) laddove sussistano dubbi sulle cause di morte del capo di bestiame.
Art. 9 - Liquidazione del danno da fauna
9.1 - L’Ente Parco liquida l’indennizzo all’avente diritto entro novanta giorni dalla comunicazione dell’evento dannoso e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di indennizzo controfirmata per accettazione dal danneggiato.
9.2 - Qualora il danneggiato non sottoscriva per accettazione la proposta di indennizzo può presentare una stima del danno alternativa, redatta da un professionista abilitato o personalmente dal danneggiato tramite dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro 10 giorni dalla notifica della stima del danno stesso. L’Ente Parco procederà alla valutazione della richiesta con giudizio insindacabile.
Art. 10 - Contenzioso relativo al danno da fauna
10.1 - Avverso la quantificazione e valutazione del danno, come stabilito nel presente capo, il danneggiato può presentare motivato ricorso nei termini di legge.
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