D.P.R. Istituzione Ente Parco Nazionale della Majella
D.P.R. Istituzione Ente Parco Nazionale della Majella
263/A. PARCHI NAZIONALI
M) Parco nazionale della Maiella
D.P.R. 5 giugno 1995 (1).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 agosto 1995, n. 181, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente norme quadro in materia di aree protette;
Visto l'articolo 34, comma 1, lettera b), della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che prevede l'istituzione del Parco nazionale della Maiella;
Visti altresì gli articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione degli enti parco;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 4 novembre 1993 di perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale della Maiella;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 settembre 1994 di istituzione del comitato di gestione provvisoria del Parco nazionale della Maiella;
Vista la nota n. 1748/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro dell'ambiente con la quale è stato richiesto alla regione Abruzzo il parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la nota n. 745/GAB del 30 marzo 1995 con la quale la regione Abruzzo esprime il proprio parere in esito alla sopra citata nota dell'11 febbraio 1995;
Visto lo studio realizzato dal Servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente
Programma d'azione urgente per le aree protette in Italia", con il quale sono state individuate le aree all'interno del territorio del parco nelle quali sono presenti habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, nonché habitat e specie di interesse nazionale;
Considerato che la regione Abruzzo ha richiesto l'esclusione dal territorio del parco sia di aree ricadenti nelle zone 1 di cui al decreto ministeriale 4 novembre 1993 sia di aree ricadenti in zona 2 di cui allo stesso decreto ministeriale 4 novembre 1993;
Ritenuto di non poter accogliere le richieste di esclusione dal territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiché tali zone comprendono aree di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
Ritenuto di poter accogliere le richieste della regione Abruzzo di escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti nelle zone di tipo 2 limitatamente alle aree nelle quali non è stata evidenziata la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle non necessarie al mantenimento di una continuità territoriale essenziale ai fini di una adeguata tutela dei siti di importanza naturalistica comunitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 maggio 1995;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
Decreta:
1. 1. È istituito l'Ente parco nazionale della Maiella.
2. L'Ente parco nazionale della Maiella ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
3. All'Ente parco nazionale della Maiella si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70 (2).
4. L'Ente parco nazionale della Maiella è inserito nella tabella IV allegata alla predetta legge.
5. Il territorio del parco nazionale della Maiella è delimitato in via definitiva dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente ed in copia conforme presso la regione Abruzzo e la sede dell'Ente parco nazionale della Maiella, ed allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro d'unione in scala 1:100.000.
6. Nel territorio del Parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del piano del parco di cui all'art. 12 della legge n. 394/91 (3), si applicano le misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto del quale costituisce parte integrante.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il tesoro, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è definita la dotazione organica dell'Ente parco.
(2) Riportata alla voce Impiegati civili dello Stato.
(3) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
2. 1. Sono organi dell'Ente parco nazionale della Maiella:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al precedente comma 1 del presente articolo è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'articolo 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10 della legge n. 394/1991 (3).
3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco della Maiella individua la sede dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.
4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalle regioni, dalle province interessate, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
(3) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
3. 1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
4. 1. Il comitato di gestione provvisoria del parco nazionale della Maiella di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 28 settembre 1994 mantiene le proprie attribuzioni fino all'insediamento del consiglio direttivo dell'Ente parco. Ad esso si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 4.
2. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (4).
(4) Riportata alla voce Ministero dell'ambiente.
Allegato A
(previsto dall'art. 1, comma 6)
MISURE DI SALVAGUARDIA DEL PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
Articolo 1
Zonazione interna
1. L'area del Parco nazionale della Maiella, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:
zona 1, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di antropizzazione;
zona 2, di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.
Articolo 2
Tutela e promozione
Nell'ambito del territorio di cui al precedente articolo 1, sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici, di equilibri ecologici;
b) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo ed ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
d) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed idrogeologici.
Articolo 3
Divieti generali
1. Sono vietate su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella le seguenti attività:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Alle specie ittiche si applica la normativa vigente, salvo quanto previsto alla lettera c) del comma 1 del successivo
articolo 4;
b) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco; sono peraltro consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1 lettera b) della legge 23 agosto 1993, n. 352, il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e consuetudini locali;
c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctona;
d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;
e) l'apertura in nuovi siti di cave, miniere e discariche escluse le discariche per rifiuti solidi urbani ed inerti;
f) l'introduzione da parte di privati, di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, se non autorizzata;
g) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
h) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;
i) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro- silvo-pastorali;
l) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche.
Articolo 4
Divieti in zona 1
1. Nelle aree di zona 1, di cui al precedente art. 1 vigono i seguenti ulteriori divieti:
a) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;
b) la circolazione dei natanti a motore lungo le aste fluviali, fatta eccezione per le eventuali attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca professionale autorizzata;
c) la pesca sportiva e l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona;
d) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere necessarie alla sicurezza delle popolazioni;
e) l'apertura di nuove cave, miniere e discariche per rifiuti solidi urbani e inerti;
f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del Parco;
g) la realizzazione di nuove opere di mobilità: ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici, tracciati stradali ad eccezione di quelli previsti alle lettere a) ed e) del comma 1, del successivo
articolo 6.
Articolo 5
Regime autorizzativo generale
1. Su tutto il territorio del Parco nazionale della Maiella, salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, nonché dai successivi articoli 6 e 7, sono fatte salve le previsioni contenute negli strumenti urbanistici comunali vigenti e, ove esistenti, le norme sulla ricostruzione delle zone terremotate.
2. Sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco: i nuovi strumenti urbanistici generali o quelli non ancora definitivamente approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto; le eventuali varianti, totali o parziali, agli strumenti urbanistici generali vigenti, non definitivamente approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto; i piani attuativi relativi alle zone territoriali omogenee "C" "D" ed "F", o ad esse assimilabili, di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, non definitivamente approvati e quelli per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di emanazione del presente decreto, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti.
3. Le utilizzazioni boschive ricadenti all'interno del perimetro del Parco nazionale della Maiella vengono autorizzate dall'autorità competente territorialmente, secondo le normative regionali vigenti in materia, salvo quanto previsto dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 6 e dalla lettera e), comma 1, del successivo art. 7.
Articolo 6
Regime autorizzativo in zona 1
1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i seguenti nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio:
a) opere di mobilità che non rientrino tra quelle indicate alla lettera g), comma 1, del precedente art. 4 e in particolare i tracciati stradali interpoderali, nonché quelle che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;
b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori;
d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali e tagli di utilizzazione dei boschi trattati a fustaia;
f) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
g) ogni attività che richieda l'uso di esplosivi;
h) impianti di acquacoltura;
i) la realizzazione di nuovi edifici, ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti all'interno delle zone territoriali omogenee "E" di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 1968, n. 1444, ad esclusione di: interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore del presente decreto; interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio, così come definiti alle lettere a), b), c), dell'articolo 31 della legge n. 457 del 1978; interventi di adeguamento tecnologico e funzionale;
l) alterazioni tipologiche dei manufatti e qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.
In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
Articolo 7
Regime autorizzativo in zona 2
1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco, i nuovi interventi di rilevante trasformazione del territorio, per i quali, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non sia stato effettuato l'inizio dei lavori:
a) opere di mobilità, e in particolare: tracciati stradali o le modifiche di quelle esistenti, ferrovie, filovie, impianti a fune ed aviosuperfici;
b) opere fluviali comprese le opere che comportano modifiche del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni;
c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all'elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori, ripetitori, captazioni ed adduzioni idriche;
d) opere di trasformazione e bonifica agraria;
e) piani economico-forestali, nonché l'apertura di nuove piste forestali;
f) coltivazioni di cave e miniere esistenti;
g) realizzazione di bacini idrici e centrali idroelettriche;
h) impianti per allevamenti intensivi ed impianti di stoccaggio agricolo, così come definiti dalla normativa vigente nazionale e comunitaria;
i) apertura di discariche per rifiuti solidi urbani e per inerti, nel rispetto delle normative vigenti;
l) la realizzazione di nuovi edifici ed il cambio di destinazione d'uso per quelli esistenti, all'interno delle zone territoriali omogenee "E", di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con esclusione degli ampliamenti edilizi effettuati nel rispetto e nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti.
2. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio, che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore del presente decreto, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente di gestione, entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, secondo quanto disposto al successivo art. 8, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l'indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi.
In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l'ente di gestione provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori.
Articolo 8
Modalità di richiesta di autorizzazioni
1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dai precedenti articoli 5, 6 e 7 è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:
a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
b) l'autorizzazione è rilasciata, per le opere che interessano esclusivamente le aree ricadenti nelle zone 2, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni per necessità di istruttoria; decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. Le richieste di autorizzazioni concernenti gli atti di cui al precedente art. 5, comma 2 debbono essere trasmesse all'Ente parco prima della loro definitiva approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo. Le autorizzazioni sono rilasciate entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta corredata da copia di tutti gli atti del procedimento; tale termine può essere prorogato per una sola volta per ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Decorsi i predetti termini, l'autorizzazione si intende rilasciata.
Articolo 9
Sorveglianza
La sorveglianza sul territorio di cui al precedente articolo 1 è affidata al Corpo forestale dello Stato, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 21 della legge n. 394/91, all'Arma dei carabinieri ed alle altre Forze di polizia i cui appartenenti rivestano la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale.
(Si omette la planimetria)
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