1. Divieto di accesso alla Valle dell’Orfento dal “Ponte di Caramanico”, ad esclusione delle Forze dell’Ordine, Operatori di Soccorso, Operatori di Protezione Civile, Gruppo locale di Guardie Ecologiche e Ittiche, escursionisti che percorrono il Cammino di Celestino V (mostrando la credenziale opportunamente timbrata in caso di controllo), utenti autorizzati alla pratica della pesca nei tratti consentiti operatori autorizzati alla manutenzione sentieristica;
2. SENTIERO LE SCALELLE: direzione obbligatoria di marcia del Sentiero “B6” con partenza dalla località Santa Croce-Centro Visita Valle dell’Orfento fino all’incrocio con il sentiero “S” in località Ponte di San Cataldo; direzione obbligatoria di marcia del Sentiero “S” dall’incrocio con il sentiero “B6” in località ponte di San Cataldo in direzione del Ponte di Caramanico;
3. L’apposizione di adeguata segnaletica, per il tramite del Servizio Tecnico comunale e/o la collaborazione degli operatori della Cooperativa Majambiente, da posizionarsi nei punti di accesso e negli incroci della rete sentieristica;
4. Ingresso con abbigliamento idoneo e calzature adeguate al contesto ambientale,così come indicato nel modulo di registrazione;
5. Divieto di escursioni al di fuori dei sentieri segnati;
6. Divieto di abbandono rifiuti;
7. Obbligo di conduzione di cani al guinzaglio (lunghezza max di 1,5 mt), di portare a seguito idonea museruola da mettere all’occorrenza, di raccolta deiezioni e di avere con sé idoneo numero di sacchetti e corretto smaltimento degli stessi;
8. Divieto di balneazione, anche per cani al seguito;
9. Obbligo attraversamento fiume solo attraverso i punti che hanno ponti in dotazione;
10. Divieto di bivacco;
11. Divieto di accensione di fuochi;
12. Divieto di arrecare danni alle strutture in legno che consentono il supporto, la sicurezza e la viabilità del Sentiero;
13. Divieto di schiamazzi e utilizzo di dispositivi di amplificazione audio La presente Ordinanza modifica e integra la precedente ossia la n. 26 del 08/08/2024.
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso Ricorso al Tar entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o,alternativamente al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.
che l’inosservanza di quanto stabilito con la presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa ai sensi di quanto stabilito nell’art.7/bis del D.Lgs. 267/2000, salvo violazioni concorrenti e inquadrabili ad inosservanza di altre norme di Legge.
La pubblicazione sull’Albo pretorio on line dell’Ente,la massima diffusione anche attraverso canali non istituzionali, l’invio della Presente Ordinanza alla locale Stazione dei Carabinieri, Ente Parco Nazionale della Majella, Raggruppamento Carabinieri del Nucleo Tutela e Biodiversità, alla Polizia Locale, al locale Comando Carabinieri Forestali reparto Parco, al Gruppo locale di Guardie Ecologiche e Ittiche, alla Cooperativa Majambiente di Caramanico Terme,alla Società Majellando di San Valentino in a.C. quali principali soggetti locali per il servizio guida e promozione turistica,al Sig. Prefetto di Pescara.
IL SINDACO DI CARAMANICO TERME
PARONE FRANCO