Revoca ordinanza di divieto avvicinamento e sosta nei pressi della Cascata di San Giovanni
17-08-2020 13:20 - Fruizione
ORDINANZA SINDACALE N.27 DEL14-08-2020
OGGETTO: REVOCA ORDINANZA 09/07/20, N.25 (RGN.49) RECANTE "DIVIETO DI
AVVICINAMENTO E SOSTA IN PROSSIMITÀ DELLA CASCATA SAN GIOVANNI."
PREMESSO CHE:
- in località Cascata San Giovanni, meta turistica ricompresa nell’area del Parco della Majella, era
acclarata la presenza di un masso di roccia calcarea di dimensioni ragguardevoli, che insisteva sul
bordo a monte della stessa e che si configurava come situazione di evidente pericolo per eventuali
fruitori dell’area della Cascata San Giovanni;
- a tal proposito, era stata emanata propria ordinanza sindacale n.25 del.09.07.2020, ad oggetto
“Divieto di avvicinamento e sosta in prossimità della Cascata San Giovanni”;
LETTA
la relazione, giusta nota prot. n.14269 del 14.08.20, da parte dell’operatore economico
appositamente incaricato, nella quale si dà atto dell’avvenuto intervento di rimozione del masso in questione;
RITENUTO:
- in ogni caso, di raccomandare a visitatori ed escursionisti di attenersi alle norme comportamentali
come anche descritte nella Carta dei sentieri del Parco Nazionale della Majella, ivi compreso il rischio
derivante dall’abbandono dei sentieri, dal non essere opportunamente equipaggiati, dalla caduta
improvvisa di sassi o detriti a causa di intemperie o di movimenti naturali;
- quindi, di poter revocare l’ordinanza prima richiamata nella parte in cui istituisce il divieto di
avvicinamento in prossimità della Cascata “S.Giovanni”(punti 1, 2 e 3 del disposto);
- di confermare l’ordinanza con riguardo al divieto di utilizzo dei sentieri non ufficiali e di uso di corde e
cavi metallici presenti su sentieri non ufficiali;
VISTO:
- l’art. 54 della Legge 267/2000;
ORDINA
1. Di revocare l’ordinanza n.25 (RGN.49) del 09.07.20, limitatamente ai punti 1,2,3e4;
2. Di confermare l’ordinanza medesima per i restanti punti del disposto, raccomandando di attenersi alle
norme comportamentali richiamate in premessa;
DISPONE
- che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Guardiagrele;
- che la presente venga inviata a mezzo PEC ai CarabinieriForestali di Fara Filiorum Petri, al reparto CC
Parco Nazionale della Majella di Guardiagrele, al Reparto CC Parco di Pretoro, all’Ente Parco Nazionale
della Majella e alla Stazione dei Carabinieri di Guardiagrele, per opportuna conoscenza;
- che la presente sia trasmessa altresì al Sig. Prefetto di Chieti, e al Dipartimento di ProtezioneCivile
Regionale;
AVVERTE
- Che a carico dei contravventori si provvederà a norma di legge;
- A norma di legge, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR).
Guardiagrele, lì 14-08-20
Il SINDACO
DAL POZZO SIMONE
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