Regolamento uso del marchio
Regolamento uso del marchio
Deliberazione del Consiglio direttivo n. 24 del 30 maggio 1997
Art. 1 - Ai sensi della legislazione generale vigente e di quella istitutiva dell'Ente, ed in particolare ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dell'art.3 del D.P.R. 5 giugno 1995, relativo all'istituzione dell'Ente Parco Nazionale della Majella, l'Ente Parco ha facoltà di imporre il pagamento di speciali diritti di "ingresso e di privativa", nonché l'obbligo di provvedere alle spese necessarie per il proprio funzionamento anche mediante i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi vari, nonché "mediante i proventi delle attività commerciale e promozionali".
Art. 2 - Ai sensi dell'Art.14, comma 4, l'Ente Parco "può concedere a mezzo di specifiche concessioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del Parco".
Art. 3 - Per l'uso del marchio e/o della denominazione "Parco Nazionale della Majella" l'interessato dovrà inoltrare richiesta scritta alla Direzione del Parco, essere in regola con le leggi ed i regolamenti del Parco e con tutte le norme previste dalle leggi e disciplinanti l'esercizio della propria attività, fornire ampia garanzia di serietà professionale attraverso la buona qualità e la genuinità dei prodotti ed il pieno rispetto delle tariffe commerciali vigenti, cooperare con le attività promozionali del Parco impegnandosi a svolgere attiva opera a favore della conservazione e salvaguardia del territorio del Parco e dell'ambiente naturale in generale.
Art. 4 - Il rilascio dell'autorizzazione all'uso del marchio e/o della denominazione è subordinato oltre che al pieno rispetto delle condizioni generali di cui agli articoli precedenti, alla sottoscrizione di specifico atto di convenzione e al pagamento di un contributo finanziario annuo che sarà determinato dalla Direzione dell'Ente, d'intesa con il richiedente la concessione, in rapporto alle dimensioni dell'attività.
Art. 5 - In ogni caso, il rilascio o meno dell'autorizzazione all'uso del marchio e/o della denominazione, è valutazione discrezionale autonoma dell'Ente, ed in quanto tale insindacabile.
Art. 6 - L'Ente Parco, parallelamente al potenziamento della propria struttura organizzativa, procederà alla promozione delle attività commerciali, turistiche, ricreative, artigianali, agro-silvo-pastorali, ecc. compatibili con le finalità istituzionali dell'Ente e con l'uso ecocompatibile del territorio del Parco attraverso l'istituzione di una rete di esercizi e/o prodotti "raccomandati" pubblicizzati con l'allestimento di propri depliants, notiziari, pieghevoli, attraverso gli Uffici del Parco e mediante l'utilizzazione di tutti i mezzi di cui dispone.
Art. 7 - Per l'inserimento nel circuito promozionale pubblicitario del Parco si applicano le disposizioni di cui agli art.3, 4 e 5 del presente regolamento.
Art. 8 - Nei confronti delle cooperative e delle altre forme di gestione collettiva potranno essere stabilite dalla Direzione del Parco condizioni particolari e una notevole riduzione del contributo finanziario.
Art. 9 - La Direzione del Parco a suo giudizio insindacabile, in caso di inosservanza alle norme del presente regolamento, o per attività del titolare della concessione in contrasto con le finalità istituzionali del Parco, potrà procedere, in qualsiasi momento, alla revoca dell'autorizzazione concessa ed alla estromissione dell'esercizio dal circuito promozionale del Parco, inibendo l'uso del marchio e della denominazione e salvo l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi del Parco e dalle norme Civili e Penali vigenti.
Art. 10 - Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, legge 394/91 e quelle previste dallo specifico regolamento dell'Ente per la graduazione delle sanzioni amministrative.
[]