Regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 29/93
Regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 29/93
Deliberazione del Comitato direttivo n. 28 dell'11 settembre 1998
Il Decreto Legislativo 29/93, così come modificato dal decreto legislativo 80/98, si applica all'Ente Parco, così come indicato all'articolo 1, comma 2, del decreto stesso.
Le disposizioni del decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della costituzione.
Il decreto va applicato senza bisogno di alcun atto di recepimento o adeguamento, prevedendo anzi in maniera esplicita, all'articolo 3, comma 3, la deroga solo ad "opera di specifiche disposizioni legislative".
Solo per le disposizioni di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I, il decreto stabilisce all'articolo 27-bis "Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali" che "gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione "
Art. 1 - Organi di governo
1. Organi di Governo dell'Ente Parco, con le funzioni di indirizzo politico-amministrativo di cui al decreto legislativo 29/93, così come modificato dal decreto legislativo 80/98, sono: Consiglio Direttivo, Giunta Esecutiva, Presidente, Vicepresidente.
Art. 2 - Consiglio direttivo
1. Esercita le funzioni ad esso attribuite dall'articolo 9 comma 8 della legge 6 dicembre 1991, n.394 e dall'articolo 12 dello Statuto dell'Ente, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente in data 30.12.1997, in quanto riferibili alle funzioni indicate dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29/93.
Art. 3 - Giunta esecutiva
1. Esercita le seguenti funzioni:
la formulazione di proposte per atti di competenza del consiglio direttivo;
l'adozione di tutti quegli atti di indirizzo politico-amministrativo non rientranti nelle competenze esclusive del Presidente e del Consiglio direttivo;
l'esercizio delle funzioni delegate dal consiglio direttivo.
Art. 4 - Presidente
1. Esercita le funzioni di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 29/93 così come modificato dal decreto legislativo 80/98, intendendo sostituito il "Ministro" con il "Presidente dell'Ente Parco".
2. A tal fine, ogni anno, ad inizio dell'esercizio finanziario, sulla base dagli atti adottati dai competenti organi dell'Ente e anche sulla base delle proposte del Direttore definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da adottare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione.
Art. 5 - Vicepresidente
1. Esercita le funzioni di cui all'articolo 15 dello Statuto dell'Ente.
Art. 6 - Direttore generale
1. Esercita le funzioni previste dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 29/93, così come modificato dal decreto legislativo 80/98.
2. Resiste in giudizio nei procedimenti promossi contro il Parco, comunicando al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile.
Art. 7 - Comunità del Parco
1. Esercita, avvalendosi delle strutture dell'Ente, in quanto Organo dell'Ente, le funzioni previste nell'articolo 24 dello Statuto dell'Ente e nell'art.10 della legge 394/91.
2. In quanto organo propositivo e consultivo dell'Ente può avanzare al Presidente dell'Ente proposte attinenti le funzioni generali di indirizzo politico-amministrativo e può esserne acquisito il parere, qualora ritenuto opportuno e necessario, sempre in riferimento alle stesse funzioni.
Art. 8 - Collegio dei revisori dei conti
Esercita, ai sensi dell'articolo 9, comma 10, della legge 394/91, "il riscontro contabile sugli atti dell'Ente Parco, secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente Parco".
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